STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE, TEATRALE, MUSICALE

T.H.A.S.V.

 

ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione e durata

È costituita una Associazione Culturale, Teatrale, Musicale nella forma dell'associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile. L'Associazione assume la denominazione di

"T.H.A.S.V. Theatre House & Vocal Studies – Associazione Culturale, Teatrale, Musicale".

La durata è illimitata.

ARTICOLO 2

Caratteristiche

L'Associazione Culturale, Teatrale, Musicale è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti i soci.

L'Associazione Culturale, Teatrale, Musicale non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

ARTICOLO 3

Scopi e attività

L'Associazione Culturale, Teatrale, Musicale attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali, teatrali e musicali in particolar modo approfondire, sviluppare, promuovere e diffondere lo studio sulle possibilità corporee, vocali ed interpretative attraverso le arti performative – teatro, musica e danza.

Può altresì svolgere attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria. Si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

L'Associazione si propone:

  • di realizzare performance art di eccellenza;

  • dare spazio a chi non ha la possibilità di esprimere le proprie doti creative;

  • promuovere il benessere psico-fisico della persona;

  • creare momenti di aggregazione artistica allo scopo di espressione e promozione.

L'Associazione può operare in Italia ed all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie, utilizzando strutture che individuerà sulla base delle esigenze contingenti.

L'Associazione Culturale, Teatrale, Musicale diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell’informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

L'Associazione Culturale, Teatrale, Musicale non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.

L'Associazione Culturale, Teatrale, Musicale è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

 

ARTICOLO 4

Soci

All'Associazione Culturale, Teatrale, Musicale possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile.

I soci, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell’Associazione, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dal circolo stesso.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto non sono ammessi soci temporanei.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali purché:

- abbiano cittadinanza italiana o di un Paese della U.E.

- siano in regola con il pagamento delle quote associative;

- non abbiamo riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte di una qualsiasi delle altre federazioni cui l’associazione svolge attività, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.

 

ARTICOLO 5

Criteri di ammissione e esclusione dei soci

L'ammissione all'Associazione Culturale, Teatrale, Musicale è subordinata alle seguenti norme:

a) presentazione della domanda;

b) accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione Culturale, Teatrale, Musicale e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La qualità di socio si perde per recesso, espulsione o decesso. I soci possono essere sospesi.

Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

L'espulsione o la sospensione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:

a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’Associazione Culturale, Teatrale, Musicale o con le norme del presente statuto;

b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione Culturale, Teatrale, Musicale;

c) mancato pagamento delle quote associative;

d) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione Culturale, Teatrale, Musicale.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Per tutte le controversie insorgenti fra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi gli iscritti si impegnano all'esclusiva competenza degli organi interni all'associazione.

 

ARTICOLO 6

Organi dell'Associazione Culturale, Teatrale, Musicale

Sono organi dell'Associazione Culturale, Teatrale, Musicale:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente.

Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito.

 

ARTICOLO 7

L'Assemblea generale

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci in regola con i versamenti.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale; in quest’ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e adempie ai seguenti compiti:

- esamina ed approva il lavoro svolto;

- approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale (e/o pluriennale);

- elegge il Consiglio direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti;

- delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'ordinaria amministrazione;

- delibera eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;

- decide l'importo della quota associativa annuale;

- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'anno precedente;

- decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori

dello statuto;

- esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo;

- delibera le modifiche al presente statuto.

Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso scritto esposto presso la sede dell'Associazione Culturale, Teatrale, Musicale almeno 20 giorni prima della data fissata. L'Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto spedito per lettera raccomandata al domicilio di ogni socio almeno 10 giorni prima della data fissata.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e dell’eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, tranne nei casi di modifica dello statuto o di scioglimento dell'Associazione Culturale, Teatrale, Musicale per cui si richiede la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti.

In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.

Per l'elezione del Consiglio direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio segreto. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l'Assemblea stessa e dal verbalizzante.

Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione Culturale, Teatrale, Musicale.

 

ARTICOLO 8

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 consiglieri eletti fra i soci.

Il consiglio direttivo rimane in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio può attribuire incarichi particolari (segretario, tesoriere ecc.) ai suoi componenti e costituire commissioni e settori di attività.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni nell'ambito della medesima disciplina.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. In caso ciò non fosse possibile, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, sono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

- redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

- formulare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell’Associazione Culturale, Teatrale, Musicale;

- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione delle quote suppletive

- adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

 

ARTICOLO 9

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione Culturale, Teatrale, Musicale sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e di curare l'attuazione delle deliberazioni assunte.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

 

ARTICOLO 10

Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalla quote associative, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dai beni mobili ed immobili di proprietà. Gli eventuali utili di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

 

ARTICOLO 11

Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

ARTICOLO 12

Modifiche dello Statuto

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 7.

Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.

 

ARTICOLO 13

Scioglimento dell'Associazione Culturale, Teatrale, Musicale

In caso di scioglimento dell'Associazione Culturale, Teatrale, Musicale, il patrimonio verrà devoluto, sentita l’autorità competente, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall'Assemblea.

 

ARTICOLO 14

Rinvio

Per quanto non convenuto nel presente statuto valgono le norme previste della leggi in materia.